Stampa

Cassazione: nessun concorso di colpa del lavoratore nel caso in cui il datore abbia violato gli obblighi di prevenzione


icona

Con la sentenza n. 30679 del 25.11.2019, la Cassazione afferma che non sussiste il concorso di colpa del lavoratore che, a causa del mancato rispetto di regole cautelari, abbia contribuito al verificarsi del sinistro, ogniqualvolta il datore abbia omesso di adottare forme di prevenzione che avrebbero consentito di impedire con significativa probabilità il verificarsi dell’evento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, pur avvertito dal proprio superiore della necessità di rinviare l’operazione di smontaggio di un capannone ad altra data, decide di procedere autonomamente e viene investito dal crollo della struttura.
In conseguenza di ciò, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.
La Corte d’Appello quantifica il risarcimento del danno in misura del 35% del totale, sulla base di un concorso di colpa del 65% da parte del lavoratore infortunato.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte di Appello - afferma che non sussiste alcun concorso di colpa del lavoratore alla causazione del sinistro occorsogli, anche in presenza di un comportamento del medesimo astrattamente non rispettoso di regole cautelari, qualora la ragione causale dell'evento sia individuabile nella mancata adozione, da parte del datore, di forme tipiche o atipiche di prevenzione.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il massimo rilievo da attribuire ai doveri di protezione è conseguenza diretta della sussistenza di poteri unilaterali di direzione e organizzazione in capo al datore di lavoro, che è, dunque, tenuto a proteggere l'incolumità dei dipendenti nonostante l'imprudenza e la negligenza degli stessi.

Pertanto, per la sentenza – anche alla luce del particolare assetto che la responsabilità assume nel rapporto di lavoro – il comportamento incauto della vittima resta privo di rilievo giuridico a fini risarcitori (pur non escludendosi la possibilità, al di fuori di tali ambiti, di un concorso colposo ex art. 1227 c.c.), ogniqualvolta risulti altamente presumibile che, ove il datore avesse assolto ai propri obblighi, quella condotta (incauta) non vi sarebbe stato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di Fieldfisher