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Cassazione: nessun automatismo tra riconoscimento della malattia professionale e responsabilità datoriale


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Con l’ordinanza n. 10404 del 01.06.2020, la Cassazione afferma che il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'INAIL non comporta automaticamente la sussistenza di una responsabilità, in capo al datore di lavoro, per i danni sofferti dal dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere, da parte della società datrice, il risarcimento del danno biologico provocatogli dalla antrite, contratta - a suo dire - a causa dell'inadempimento datoriale all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla disposizione di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, detta responsabilità non può dirsi integrata ogniqualvolta venga diagnosticata una malattia professionale ad un lavoratore.
Infatti, in presenza di tali circostanze, incombe sul dipendente che lamenti di avere contratto la malattia, l'onere di provare il fatto che costituisce l'inadempimento datoriale ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno subìto.

Per la sentenza, nel caso di specie, il lavoratore non ha fornito la prova dell'asserito inadempimento datoriale ed, anzi, la società è riuscita a dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi normativamente previsti in tema di sicurezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la non debenza del richiesto risarcimento.

A cura di Fieldfisher