Stampa

Cassazione: l’onere della prova in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.


icona

Con la sentenza n. 10115 del 29.03.2022, la Cassazione afferma che il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'espletamento dell'attività lavorativa non ha l'onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore ricorrono giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità della società datrice nella causazione dei danni provocati al de cuius dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, all'esposizione a vibrazioni ed a posture incongrue.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che i ricorrenti non avevano fornito prova sufficiente circa la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle necessarie misure di scurezza.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che incombe sul dipendente che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno stesso, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra i due elementi.

Per la sentenza, solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso degli eredi del lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata, rea di non aver correttamente applicato detti principi.

A cura di Fieldfisher