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Cassazione: licenziato il dipendente che rifiuta di sottoporsi alla visita medica


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Con l’ordinanza n. 22094 del 13.07.2022, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che, per contrastare l’adibizione a nuove mansioni, si rifiuta di sottoporsi alla visita medica preventiva.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata di effettuare la visita medica, a seguito di mutamento delle mansioni, nelle giornate del 12.09.2017 (adducendo l'inidoneità del luogo di svolgimento del controllo) e del 19.09.2017 (omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento).
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la richiesta di sottoposizione a visita medica era conforme alla legge ed il rifiuto era da reputarsi, invece, illegittimo e non giustificato.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritto per legge e la richiesta di sottoposizione a controllo, da parte del datore, prima della assegnazione alle nuove attività, è un adempimento dovuto.

Per la sentenza, in tali circostanze, il lavoratore non può rifiutare di sottoporsi al controllo al solo fine di contrastare ad un eventuale demansionamento.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, una tale reazione non sarebbe assolutamente giustificabile ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Ciò, perché, da un lato, la condotta del datore è conforme alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, perché il lavoratore potrebbe impugnare sia un eventuale esito della visita (qualora non condiviso) che l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando la legittimità del recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher