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Cassazione: la responsabilità per infortuni sul lavoro deve essere accertata in base alle funzioni effettivamente svolte


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Con la sentenza n. 39324 del 31.08.2018, la Cassazione penale afferma che, in occasione di un infortunio sul lavoro, il soggetto garante della sicurezza, ex art. 299 del D.Lgs. 81/2008, è colui che, pur non essendone formalmente investito, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri eventuali garanti.

Il fatto affrontato

A seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore, a causa dell’uso improprio di un macchinario, presso un cantiere appartenente ad una struttura complessa che impiega oltre 500 dipendenti, il Tribunale dichiara colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008, l’Amministratore Unico della società ed un dirigente della stessa.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione – afferma che, in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati.
Conseguentemente, secondo la sentenza, l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto ed alla sua funzione formale.

Per i Giudici di legittimità ciò significa che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre far riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dai due imputati, non avendo la sentenza impugnata applicato tali principi al caso di specie.

A cura di Fieldfisher