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Cassazione: la responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi all’interno dei suoi locali


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Con l’ordinanza n. 12465 del 24.06.2020, la Cassazione afferma che l’azione di rivalsa dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro è ammessa anche contro l’azienda committente che si limita ad autorizzare l’uso dei locali, dal momento che l’appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei dipendenti dell’impresa appaltatrice.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello condanna la società ed il suo legale rappresentante per un infortunio occorso, all’interno dei locali di sua proprietà, al dipendente di un’azienda cui era stato subappaltato un lavoro di falegnameria commissionato dalla società stessa.
A fondamento della predetta decisione, la Corte deduce – tra le altre cose – che l'autorizzazione del committente al subappalto, ai sensi dell'art. 1657 c.c., non doveva necessariamente essere espressa, ben potendo avvenire anche per fatti concludenti.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che – in ipotesi di affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda – il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice, a predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti ed a cooperare nella fornitura degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi.

Secondo i Giudici di legittimità, detti obblighi valgono a prescindere dalla prova che il committente sappia o non sappia degli ulteriori subappalti intervenuti con il proprio appaltatore.

Per la sentenza, dunque, il committente può andare esente da responsabilità solo se dimostra in positivo di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste ex lege, non potendo giammai disinteressarsi dell'affidamento ad altre imprese di fasi dell'attività produttiva inerente al risultato dedotto nel contratto di appalto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società committente, rea di non aver fornito la predetta prova.

A cura di Fieldfisher