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Cassazione: individuazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza nelle cooperative


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Con la sentenza n. 14268 del 28.03.2018, la Cassazione penale afferma che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riveste la qualifica di datore, con tutte le conseguenti responsabilità, anche il legale rappresentante di una società cooperativa.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante della cooperativa, a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della stessa, viene condannato per il delitto di lesioni personali colpose con violazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 590 c.p.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che la qualifica di datore ai fini della sicurezza è riservata al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il prestatore o, comunque, al soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il dipendente presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, esercitando i poteri decisionali e di spesa.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, è datore di lavoro chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva e, dunque, in tale nozione rientra pacificamente anche il legale rappresentante di un'impresa cooperativa.

Per quanto riguarda, invece, i soci lavoratori, la sentenza sottolinea che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in virtù della concezione sostanzialistica del rapporto di lavoro, gli stessi sono equiparati ai prestatori subordinati, con l’estensione nei loro confronti di tutti i relativi diritti e di tutte le tutele previste dalla disciplina antinfortunistica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal legale rappresentante della cooperativa, confermando la sua responsabilità per l’infortunio occorso al dipendente della stessa.

A cura di Fieldfisher