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Cassazione: il responsabile della sicurezza ha l’obbligo di controllare costantemente il corretto funzionamento dei macchinari aziendali


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Con la sentenza n. 18409 del 28.03.2018, la Cassazione penale afferma che il responsabile della sicurezza tra i suoi obblighi ha anche quello, ex art. 64 del D.Lgs. 81/2008, di sottoporre gli impianti aziendali a regolare e approfondita manutenzione, al fine di eliminare eventuali difetti pregiudizievoli per la salute dei lavoratori.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, con mansioni di controllo e conduzione degli impianti aziendali, per porre rimedio al malfunzionamento di un sensore posto all’estremità di un silos, salendo su una scala cade rovinosamente a terra, provocandosi gravissime lesioni personali considerate guaribili in 138 giorni.
In conseguenza di ciò, il direttore di stabilimento e procuratore della società con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro viene accusato di aver colposamente provocato al dipendente le suddette lesioni, per non avere sottoposto l'impianto a manutenzione tecnica, al fine di eliminare, quantomeno in via temporanea, i difetti di funzionamento da tempo rilevati sul sensore, onde evitare la prassi di adottare procedure alternative pregiudizievoli per i prestatori.

La sentenza

La Cassazione, preliminarmente, afferma che in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle organizzazioni complesse, non può attribuirsi, in via automatica, all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare.

Ciò premesso, i Giudici di legittimità sostengono, però, che in ordine al dovere, previsto dall’art. 64 del D.Lgs. 81/2008, di sottoporre gli impianti aziendali a regolare e approfondita manutenzione al fine di eliminare eventuali difetti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il direttore di stabilimento abbia sempre delle responsabilità.
Questi, infatti, rivestendo la posizione di garanzia, deve impartire le necessarie indicazioni per ovviare ad eventuali criticità presenti all'interno dello stabilimento che possano compromettere la sicurezza dei dipendenti, provvedendo, in particolare, a predisporre un regolare e frequente controllo dei macchinari e degli impianti utilizzati nella produzione, sottoponendoli ad opportuna manutenzione tecnica.
A giudizio della Corte, il medesimo deve anche attivarsi personalmente e sollecitare il personale, affinché gli riferisca dell'eventuale presenza di anomalie cui deve porsi rimedio, potendo solo in tal modo adempiere efficacemente all'obbligo di eliminarle.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ritenendo che, nel caso di specie, l’imputato, investito formalmente della posizione di garanzia, non abbia, per colpa, fatto sottoporre a manutenzione tecnica il macchinario da tempo malfunzionante, contravvenendo ai propri obblighi, ha respinto il ricorso dallo stesso proposto.

A cura di Fieldfisher