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Cassazione: il malore del dipendente è un evento prevedibile che non elide il nesso causale in tema di sicurezza sul lavoro


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Con la sentenza n. 24070 del 29.05.2018, la Cassazione penale afferma che, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il dipendente possa essere colpito improvvisamente da un malore è un’evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta datoriale, consistente nella mancata predisposizione di misure antinfortunistiche, e l'evento.

Il fatto affrontato

L'amministratore ed il dirigente di una società vengono condannati per omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589 c.p., a seguito della morte di un operaio caduto dalla scala mentre era intento a svolgere un lavoro in quota.
I medesimi si difendono, sostenendo l’insussistenza del nesso causale tra la loro condotta ed il decesso del dipendente, sul presupposto che la caduta era stata causata da un malore che aveva colto improvvisamente il lavoratore.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il dipendente possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un’evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta datoriale e l'infortunio.
I Giudici di legittimità sostengono, infatti, che le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, con la conseguenza che anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la mancata predisposizione di misure di prevenzione e l'evento.

Tale dovere, continua la sentenza, è ancor più rigoroso laddove sia inerente all’effettuazione di lavori in quota, allorquando il debito di sicurezza gravante sul datore può dirsi assolto con: la messa a disposizione di adeguata attrezzatura; la somministrazione di corsi di aggiornamento specifici; l’accertamento del rispetto dei presidi antinfortunistici; la vigilanza sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’amministratore e dal dirigente della società, confermando la loro responsabilità, anche per non aver preferito una strumentazione più e idonea e sicura (come ad esempio una piattaforma aerea) rispetto a quella utilizzata (scala a pioli).

A cura di Fieldfisher