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Cassazione: il datore deve prevenire anche i rischi non contemplati dal DVR


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Con la sentenza n. 4075 del 03.02.2021, la Cassazione penale afferma che il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare qualunque rischio che si presenti in concreto, a prescindere dal fatto che lo stesso non sia stato contemplato dal DVR.

Il fatto affrontato

Il titolare di un’impresa viene condannato, ai sensi dell’art. 590, commi 2 e 3, c.p. e dell’art. 71, comma 4, lett. a, del D.Lgs. 81/2008, per le lesioni - consistite in varie fratture scomposte, guaribili in almeno 30 giorni - provocate ad un dipendente caduto al suolo da un'altezza di circa 5 metri, durante un intervento di riparazione di un ascensore.
A fondamento della predetta pronuncia, la Corte d’Appello deduce che tale sinistro era occorso per colpa del datore di lavoro, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed omessa predisposizione di idonei dispositivi di sicurezza.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – ritiene non condivisibile la censura avanzata dal titolare dell’impresa, secondo cui non si ravviserebbe alcuna responsabilità a fronte del pedissequo rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Per la sentenza, anche nell’ipotesi in cui il DVR non preveda specificamente un determinato rischio, è obbligo del datore di lavoro adottare, in concreto, le idonee misure di sicurezza relative a detto rischio non contemplato, così sopperendo all'omessa previsione anticipata.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la mancata contemplazione di un rischio da parte del DVR non può mai essere ritenuta una causa esimente da responsabilità del datore, il quale – ai sensi degli artt. 17 e 28 del TU sulla sicurezza – ha l'obbligo di valutare tutti i rischi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna inflitta al titolare della ditta datrice.

A cura di Fieldfisher