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Cassazione: esclusa la particolare tenuità del fatto per il datore che non sottopone a visita i dipendenti


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Con la sentenza n. 28665 del 15.10.2020, la Cassazione penale afferma che, qualora il numero dei dipendenti sia esiguo, il datore che non sottopone a visita medica preventiva i lavoratori prima di esporli a mansioni rischiose, non può invocare la particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante di una piccola impresa viene ritenuto penalmente responsabile per non aver sottoposto a visita medica alcuni lavoratori prima di adibirli a mansioni comportanti l'esposizione ad agenti chimici pericolosi e per non aver fornito loro i necessari dispositivi di protezione individuale.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato ricorre per cassazione, chiedendo – tra le altre cose – l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto), trattandosi di condotte poco allarmanti e commesse in modo estemporaneo da un soggetto incensurato.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – ritiene, da un lato, non condivisibile la tesi difensiva dell’imputato e, dall’altro, meritevole di conferma la soluzione cui era pervenuto il Tribunale, che aveva motivatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della pluralità delle violazioni perpetrate.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, la particolare tenuità dei fatti è esclusa dalla circostanza che il datore di lavoro avrebbe facilmente potuto rispettare le norme di sicurezza, vista la struttura estremamente semplificata dell’impresa, avente in organico solo i quattro dipendenti in relazione ai quali le plurime violazioni erano state poste in essere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna inflitta dal Tribunale al legale rappresentante della ditta.

A cura di Fieldfisher