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Cassazione: è reato non informare il lavoratore in nero sui rischi e sulla sicurezza


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Con la sentenza n. 41600 del 10.10.2019, la Cassazione afferma che il datore di lavoro risulta penalmente responsabile ogniqualvolta lo stesso non informa i propri dipendenti - anche se prestanti la loro attività in nero - sui rischi presenti in azienda e sulle relative procedure di sicurezza da seguire.

Il fatto affrontato

Il titolare di un ristorante viene condannato alla pena di € 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, per non aver provveduto ad informare una cameriera, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro in nero, in ordine: ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all'attività d'impresa in generale; alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro; ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008; e, infine, ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.

La sentenza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, anche nei rapporti di lavoro avviati senza le prescritte formalità e senza regolarizzazione, il datore ha l’obbligo di informare il prestatore circa i rischi presenti in azienda e le relative procedure di sicurezza da seguire onde non incorrere in detti rischi.

Per i Giudici di legittimità, vista la fondamentale importanza di dette comunicazioni, l’omessa informazione genera in capo all’imprenditore una responsabilità di natura anche penale.

Secondo la sentenza, infine, la prova di una tale responsabilità è rinvenibile anche mediante la semplice dichiarazione rilasciata - durante un’ispezione - dal lavoratore in nero, nel caso in cui lo stesso risulti totalmente ignaro circa le procedure di sicurezza aziendali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imprenditore, confermando la condanna dello stesso per il reato contestatogli.

A cura di Fieldfisher