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Cassazione: dovere di sicurezza in caso di subappalto


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Con la sentenza n. 20122 del 24.05.2022, la Cassazione penale afferma che, in caso di subappalto, il datore dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Il fatto affrontato

A seguito di un gravissimo sinistro occorso ad un dipendente all’interno di un cantiere, il legale rappresentante della società che aveva commissionato l’appalto viene ritenuto colpevole per violazione degli artt. 2087 c.c. e 122 D.Lgs. 81/2008, avendo omesso di adattare idonee precauzioni atte ad eliminare i pericoli per le persone impegnate in lavori in quota.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscano negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore, posto che la normativa vigente impone ai datori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.

Secondo la sentenza, quindi, il committente - anche nel caso di subappalto - è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio.
Detta responsabilità investe sia la scelta dell'impresa sia l’omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i Giudici di legittimità, pertanto, il committente (o sub-committente) ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e di tutti i lavoratori coinvolti nell’attività oggetto di appalto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del legale rappresentante dell’azienda committente, confermando la sua colpevolezza in merito ai reati ascrittigli.

A cura di Fieldfisher