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Cassazione: dovere di protezione ex art. 2087 c.c. e mortificazione della professionalità


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Con la sentenza n. 8382 del 04.04.2018, la Corte di Cassazione afferma che il consapevole mancato sfruttamento e l’umiliazione della professionalità acquisita di un prestatore hanno rilievo ai fini del risarcimento del danno non tanto in termini di demansionamento ai sensi dell’art. 2103 c.c., quanto di inosservanza del dovere di protezione di cui all’art. 2087 c.c.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello conferma l’illegittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, per aver adottato il datore nei confronti di una lavoratrice un comportamento marginalizzante e lesivo della sua professionalità, al punto da generare nella dipendente una patologia psichica che, in base alle assenze per malattia, ha portato al superamento del periodo di comporto.
La Corte territoriale, escludendo il diritto della prestatrice al risarcimento per demansionamento, conferma la sussistenza di un generale dovere di protezione in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., la cui violazione è fonte autonoma di risarcimento.

La sentenza

La Cassazione, rigettando il ricorso promosso dal datore di lavoro e il ricorso incidentale promosso dalla lavoratrice e andando al fulcro della lite, ha rilevato che, nei gradi del merito, al di là dell’insussistenza del lamentato demansionamento, erano stati provati autonomi fatti produttivi di danno in termini di condotta datoriale lesiva della professionalità.

In sintesi, un comportamento consapevolmente ostile e penalizzante del datore di lavoro che determina la progressiva emarginazione della lavoratrice con lesione della sua professionalità, seppur sganciato dallo svolgimento temporaneo di passate superiori mansioni, quando è caratterizzato da un atteggiamento di mortificazione della professionalità, anche non comportante un demansionamento, costituisce autonoma fonte di risarcimento del danno.

Detto danno non è risarcibile in ragione della violazione dell’art. 2103 c.c., quanto dell’art. 2087 c.c. che attiene al generale dovere di protezione e tutela del lavoratore, la cui inosservanza costituisce autonoma fonte di responsabilità risarcitoria per il datore inadempiente.

A cura di Fieldfisher