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Cassazione: datore responsabile per l’infortunio anche in presenza di un rischio occulto


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Con la sentenza n. 9450 del 07.03.2023, la Cassazione penale afferma che, in caso di mancata valutazione di un rischio all’interno del DVR, né il fattore occulto né la condotta colposa del lavoratore sono sufficienti per interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'infortunio.

Il fatto affrontato

L’amministratore unico della società viene condannato per il reato di lesioni personali gravi in offesa di un suo dipendente vittima di un infortunio sul lavoro, stante la mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.

All'esito di ciò – continua la sentenza – il datore deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Secondo i Giudici di legittimità, in ipotesi di errata e/o incompleta valutazione, al fine di eliminare la responsabilità datoriale in merito ad eventuali infortuni o sinistri, non è sufficiente la sussistenza di un c.d. rischio occulto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'imputato, confermando la sua colpevolezza circa il reato ascrittogli. 

A cura di Fieldfisher