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Cassazione: datore è responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente solo se ha aggravato il rischio


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Con la sentenza n. 749 del 15.01.2018, la Cassazione afferma che, in caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente, la responsabilità del datore, ex art. 2087 c.c., è ravvisabile soltanto laddove quest’ultimo, con condotte specifiche ed anomale, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività svolta dal prestatore. Tale responsabilità, pertanto, non è ravvisabile qualora l’imprenditore non impedisca comportamenti anomali ed imprevedibili.

Il fatto affrontato

La docente, colpita ad un occhio da un alunno con il tappo di una bottiglia di spumante, mentre durante l’orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell’esame di maturità, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento per infortunio sul lavoro.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha ribadito che, in ordine agli infortuni sul lavoro, l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

Infatti, la responsabilità datoriale sussiste solo nel caso in cui l’imprenditore non rispetti le norme di legge specificamente stabilite in relazione all’attività svolta o non adotti tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività stessa e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità dei propri dipendenti.

L’obbligazione posta in capo al datore si esaurisce, pertanto, nel diligente adempimento degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle migliori conoscenze tecniche, non ravvisandosi, quindi, anche un obbligo dell'imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili da parte di terzi (come nel caso di specie la manovra inopinata dell’alunno avvicinatosi all’insegnate agitando la bottiglia di spumante).

Su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla docente, non ravvisando alcuna responsabilità datoriale in ordine all’infortunio occorso alla medesima.

A cura di Fieldfisher