Stampa

Cassazione: azione di regresso INAIL, decadenza e prova del nesso causale


icona

Con la sentenza n. 19511 del 23.07.2018, la Cassazione, in tema di azione di regresso dell’INAIL, afferma, da un lato, l’esistenza di un termine triennale di decadenza e, dall’altro, la sussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale e l’infortunio occorso al dipendente in tutti i casi in cui non si registri il c.d. rischio elettivo.

Il fatto affrontato

Il Tribunale, accogliendo la domanda dell'INAIL, condanna la società datrice di lavoro a pagare in solido all'Istituto la somma di € 196.053,75 a titolo di regresso in relazione all'indennità corrisposta ad un dipendente della stessa in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 06.11.2002.
Confermata la statuizione in appello, l’azienda propone ricorso per cassazione sostenendo, da un lato la decadenza dell’INAIL dalla possibilità di proporre la suddetta azione e, dall’altro, affermando l’esclusione della propria responsabilità stante l’omessa adozione da parte del lavoratore coinvolto di tutte le cautele necessarie per evitare l’infortunio.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma alcuni principi fondamentali in materia di azione di regresso dell’INAIL.

In particolare, in ordine alla decadenza, i Giudici di legittimità statuiscono che detta azione debba essere esercitata dall’Istituto nei confronti del datore di lavoro nel termine triennale decorrente dal giorno in cui la sentenza penale pronunciata nei confronti di quest’ultimo è divenuta irrevocabile ovvero, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o dalla data di costituzione della rendita al danneggiato.

Ulteriormente, per quanto concerne la sussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale e l’infortunio occorso al dipendente, la sentenza ribadisce che lo stesso non può essere escluso in presenza dell’omissione di cautele da parte del lavoratore, laddove il datore, con una condotta colposa, non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza.
Una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie non è, infatti, né imprevedibile né anomala, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, unica circostanza idonea ad interrompere il nesso causale, ravvisabile, però, solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla società, confermando la fondatezza dell’azione di regresso dell’INAIL.

A cura di Fieldfisher