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Cassazione: anche il datore di lavoro di fatto è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza


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Con l’ordinanza n. 8042 del 11.03.2022, la Cassazione afferma che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore (pubblico o privato che sia) di apprestare le adeguate tutele in favore dei lavoratori subordinati sussiste indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una società cui il Comune aveva appaltato dei servizi, ricorre giudizialmente per ottenere l’accertamento della violazione, da parte dell’Ente appaltatore, dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli, costituente dispositivo di protezione individuale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il Comune poteva essere considerato datore solo di mero fatto, responsabile - nei limiti di cui all’art. 2126 c.c. - per il pagamento della sola retribuzione e contribuzione.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l’art. 2126 c.c. non tutela solo i diritti retributivi e contributivi maturati a seguito di un rapporto di lavoro nullo.

Per la sentenza, infatti, la ratio dell’art. 2126 c.c. è quella di garantire al lavoratore gli stessi diritti - anche ulteriori rispetto a quelli meramente retributivi e previdenziali e compresi, quindi, quelli risarcitori - che egli avrebbe avuto se il rapporto fosse stato validamente instaurato.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, sussiste anche in capo al datore di lavoro di fatto ed indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto l’obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di Fieldfisher