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Tribunale di Venezia: nelle dimissioni per giusta causa, il contenuto della comunicazione obbligatoria inviata dal datore non vincola l'INPS


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Con la sentenza n. 342 del 13.05.2021, il Tribunale di Venezia afferma che nel caso di dimissioni rassegnate per giusta causa, anche qualora il datore trasmetta al centro per l'impiego il modulo di cessazione di dimissioni semplici, l'INPS è tenuto comunque a riconoscere l'indennità NASPI al lavoratore.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere dall’INPS l’indennità di NASPI a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa, costituita dal mancato percepimento della retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13° e 14° mensilità.
La medesima ricorre, altresì, nei confronti della ex datrice di lavoro per ottenere il medesimo importo - in caso di rigetto della domanda nei confronti dall’ INPS - a titolo risarcitorio, attesa la registrazione delle dimissioni a UNILAV quali dimissioni semplici.

La sentenza

Il Tribunale di Venezia rileva l’infondatezza della tesi difensiva dell’INPS che ha negato la NASPI:
- per registrazione ad UNILAV delle dimissioni da parte della datrice di lavoro quali dimissioni semplici, e non già per giusta causa;
- per il disconoscimento della giusta causa delle dimissioni e, dunque, del carattere involontario dello stato di disoccupazione.

Per la sentenza entrambi i motivi di diniego sono infondati.
Da un lato, infatti, la giusta causa addotta dalla lavoratrice a fondamento dell’interruzione del rapporto risulta dal modulo telematico con cui la stessa ha inviato le dimissioni.

Dall’altro lato, continua il Giudice, la sussistenza dell’indicata giusta causa è pacifica e documentale posto che al momento delle dimissioni, la lavoratrice non aveva ancora ricevuto le retribuzioni di novembre, dicembre, 13° e 14° mensilità 2019, dunque oltre tre mensilità per importi rilevanti e necessari per il proprio sostentamento.

Su tali presupposti, il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando la spettanza dell’indennità NASPI.

A cura di Fieldfisher