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Tribunale di Udine: deve essere remunerata la previsione di un preavviso più lungo in caso di dimissioni


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Con la sentenza del 30.07.2020, il Tribunale di Udine afferma che è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dal CCNL, a condizione che il lavoratore riceva un compenso quale corrispettivo per tale deroga.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, all’esito delle dimissioni rassegnate nel marzo 2016, ricorre giudizialmente al fine di ottenere - per quel che qui interessa - la somma di € 6.293,98, sottrattale dalla società datrice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce la nullità della clausola inserita nella sua lettera di assunzione, prevedente un termine di preavviso di tre mesi in caso di dimissioni, essendo detta condizione peggiorativa rispetto alla disciplina del CCNL che limitava il preavviso a sole tre settimane.

La sentenza

Il Tribunale di Udine rileva, preliminarmente, che - in materia di recesso dal rapporto di lavoro - la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia delle parti.

Per la sentenza, ne consegue che deve ritenersi valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva.

Ciò però, continua il Giudice, soltanto a condizione che il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera.

Su tali presupposti il Tribunale di Udine accoglie il ricorso della lavoratrice e riconosce la debenza della somma indebitamente trattenutale, non avendo la stessa ricevuto alcun corrispettivo per la maggiore durata del preavviso.

A cura di Fieldfisher