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INL – Nota n. 9943 del 19.11.2019 : Appalti – responsabilità solidale – termine decadenziale


imprenditore in cantiere

Con la nota n. 9943 del 19.11.2019 , l’ Ispettorato Nazional del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine al termine decadenziale entro il quale è necessario far valere la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi.

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Appalti – Il termine decadenziale della responsabilità solidale del committente;
Criteri di valutazione degli appalti: come non inciampare nella responsabilità solidale tra appaltatore e appaltante.

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi,il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Con la nota n. 9943 del 19.11.2019 , l’ Ispettorato precisa che, in tema di appalti, il termine decadenziale di due anni per la responsabilità solidale del committente riguarda solo l’obbligo di quest’ultimo a corrispondere le retribuzioni e i contributi nei confronti dei lavoratori. Per quanto riguarda invece l’azione di recupero promossa da enti previdenziali, essa non è soggetta a tale termine, ma deve comunque rispettare la prescrizione quinquennale.

Fonte: INL Nota n. 9943 del 19.11.2019