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DL 29 maggio 2023 n. 57 : Certificazione parità di genere - modifiche al nuovo Codice Appalti


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È sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29.05.2023 il DL 29 maggio 2023 n. 57 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”, in vigore dal 30 maggio. 

Il provvedimento, comprensivo di quattro articoli, prevede nuove disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra queste, all’art. 2, è prevista la prima modifica al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativa alla promozione della parità di genere nell’ambito dei “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” ( art. 108 ). 

Il “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici (il D.Lgs. n.50/2016) prevedeva che le stazioni appaltanti indicassero il punteggio premiante attribuito ai possessori della certificazione della parità di genere ai sensi della UNI PdR 125:2022

Il nuovo Codice, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , nell’intento di semplificare l’iter di assegnazione dei lavori, aveva previsto all’art. 108, comma 7 che le stazioni appaltanti potessero prevedere un “maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006” per la certificazione della parità di genere. Lo stesso articolo prevedeva verifiche sull’attendibilità dell’autocertificazione rilasciata dall’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.  

Ancor prima, la bozza del nuovo codice degli appalti pubblici aveva escluso qualsiasi riferimento   alla certificazione ( Parità di genere , siamo davvero difronte ad una battuta di arresto ? ).

Come rilevato da diversi enti preposti alla certificazione, la verifica “dell’attendibilità dell’autocertificazione “, in assenza di criteri chiari per la valutazione dei requisiti, e attuabile “ con qualsiasi adeguato mezzo “, poneva un problema soprattutto per le stazioni appaltanti di dimensioni ridotte, che avrebbero potuto non possedere le competenze adeguate a verificare l’attendibilità dell’autocertificazione.

Tali osservazioni sono state accolte e recepite dal DL 29 maggio 2023 n. 57 che prevede nuove modalità per l'attestazione dell'adozione di politiche di parità . All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti come segue :

«Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.». 

Torna quindi il riferimento alla certificazione rilasciata da enti accreditati secondo la procedura UNI PdR 125:2022 come nel Codice del 2016. Resta invece invariato il sistema che prevede la riduzione della cauzione che l’operatore economico è chiamato a prestare per partecipare alle procedure di affidamento. 

Per i possessori di certificazione, il vecchio Codice prevedeva uno sconto del 30% della cauzione non cumulabile con altre riduzioni, che l’operatore economico era chiamato a prestare per partecipare alle procedure di affidamento. 

Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , invece, ha ridimensionato la premialità con la previsione di una riduzione fino a un massimo 20% cumulabile con altre riduzioni previste dal Codice, a fronte del possesso di “Certificazioni o marchi”, il cui elenco è contenuto nell’allegato II.13. In tale elenco è inserita, tra l’altro, la Pdr 125/2022 equiparata al rating di legalità o all’attestazione relativa al modello 231 ai fini dello sconto sulla garanzia provvisoria ridotta al 20 %.