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Corte di Giustizia Tributaria: l’appalto certificato può essere riqualificato solo giudizialmente


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Con la sentenza n. 1115 del 03.10.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna afferma che l’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente - senza esperire un previo giudizio - un contratto di appalto certificato, anche laddove ritenga che lo stesso simuli un negozio di somministrazione irregolare.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della riqualificazione dei contratti di appalto certificati ex art. 78 D.Lgs. n. 276/2003 come somministrazione di mano d'opera.
 La Commissione tributaria provinciale – investita della questione – rigetta la predetta domanda, ritenendo che era nel potere dell’Agenzia delle Entrate riqualificare il contratto certificato.

La sentenza

La Corte di Giustizia Tributaria ricorda, preliminarmente, che l'art. 80 del D.Lgs. 276/2003 prevede che avverso il contratto d’appalto certificato “… le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.

Per la sentenza, tra i terzi verso cui l'atto spiega efficacia devono essere ricomprese tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti impositori, ivi inclusa l'amministrazione finanziaria: con la conseguenza che anche quest'ultima ha l'onere di impugnare la certificazione davanti al giudice del lavoro, sia ai fini della corretta qualificazione giuridica, sia ai fini di accertamento della difformità tra l'oggetto del contratto e la sua esecuzione.

Per i Giudici, d'altro canto, qualora l'Amministrazione potesse direttamente intervenire sulla qualificazione certificata, si svuoterebbero di significato la certificazione stessa e gli effetti che la stessa dispiega verso i terzi, con una ingiustificata parità di trattamento tra i contratti certificati e quelli non certificati.

Su tali presupposti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna accoglie il ricorso della società, annullando l’avviso di accertamento impugnato.

A cura di Fieldfisher