Stampa

Codice degli appalti : torna la premialità per le aziende che certificano la parità di genere


Dopo gli allarmi lanciati nei mesi scorsi, la certificazione della parità di genere trova nuovamente spazio nel Codice degli appalti. 

Nuovo codice degli appalti: le principali novità 

Le bozze di provvedimento, circolate prima della discussione in Parlamento , vedevano la certificazione di parità declassata e esclusa dai requisiti premiali per il conseguimento del punteggio aggiuntivo, assegnato nell’ambito di gare pubbliche, alle aziende in possesso di particolari requisiti. 

L’esclusione aveva fatto molto discutere considerato che l’ANAC già nel novembre 2022, fornendo indicazioni alle stazioni appaltanti per favorire l’attuazione di tale misura, ne sottolineava l’importanza anche perché in linea con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, confermati anche dalla recente approvazione del Parlamento UE della proposta di direttiva sulla parità e salariale. Il passo indietro nel Codice dei contratti pubblici avrebbe significato anche il mancato rispetto degli impegni assunti con il PNRR, dove parità di genere e generazionale rappresentano priorità trasversali ai vari progetti . 

Parità di genere , siamo davvero difronte ad una battuta di arresto ? 

Non meraviglia, dunque, che nella sua versione definitiva il codice degli appalti torni a prevedere la certificazione quale leva strategica per la riduzione del divario di genere. Il comma 7 dell’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dispone che : “Al fine di promuovere la parità di genere le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità”. 

La certificazione ottenuta con la procedura UNI/PdR 125:2022 verrà inoltre equiparata al rating di legalità o all’attestazione relativa al modello 231 ai fini dello sconto sulla garanzia provvisoria ridotta al 20 %.

Nel frattempo, con il mess. n. 1269 del 3.04.2023, l 'INPS ha differito dal 15 febbraio al 30 aprile 2023 il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione.