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Cassazione: solidarietà passiva e onere della prova nei contratti d’appalto


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Con la sentenza n. 834 del 15.01.2019, la Cassazione afferma che “il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art.29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un’impresa elettrica operante nell’ambito di un contratto d’appalto, ricorre giudizialmente contro l’azienda datrice, la società committente e le due ditte subappaltatrici, al fine di sentirle condannare in solido tra loro al pagamento delle retribuzioni e delle spettanze mai corrispostegli pari a € 54.000,00 circa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante la mancata prova in ordine ai servizi cui il ricorrente era stato addetto in favore dei committenti e, conseguentemente, circa il credito rivendicato nei confronti di ciascuno di essi.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che la ratio sottesa all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 impone di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto, avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro, ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori.
Per i Giudici di legittimità, si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori maggiori margini di tutela anche nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, prevedendo un efficace apparato garantistico.

Secondo la sentenza, pertanto, la predetta logica solidaristica che informa il rapporto fra l'appaltatore ed il committente, induce a ritenere non condivisibile porre a carico del creditore l'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società convenute in giudizio.
Trattasi, infatti, di obbligazione solidale, ove si realizza un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo, qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato al pari con gli altri.
A ciò consegue che ogni questione inerente alla divisione fra i condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, riconoscendo il diritto del medesimo a vedersi riconosciute le retribuzioni e le spettanze mai corrispostegli dall’azienda datrice.

A cura di Fieldfisher