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ANAC- Testo definitivo delle Linee Guida sulla disciplina delle clausole sociali


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A seguito delle osservazioni ricevute da parte dei soggetti interessati (quali Amministrazioni e Società Pubbliche, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali ed operatori economici) e del parere espresso, nel novembre scorso, dal Consiglio di Stato (Clausole sociali e contratti leader: Parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC) in merito alla bozza di Linee Guida recanti la disciplina delle clausole sociali (ANAC – Linee Guida sulla disciplina delle clausole sociali), l’ANAC, con delibera n. 114 del 13.02.2019, ha approvato il testo definitivo delle stesse.

Il documento in esame concerne:
- l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle clausole sociali;
- le condizioni ed i limiti di applicabilità;
- il rapporto con la contrattazione collettiva;
- le conseguenze derivanti dal mancato adempimento alle stesse.

In ordine all’ambito di applicazione, al paragrafo 2, le Linee Guida – fermo restando l’obbligo della previsione delle clausole sociali negli appalti ad alta intensità di manodopera – prevedono che, comunque, debbano essere esclusi dall’inserimento delle stesse gli appalti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, che richiedono cioè lo svolgimento di prestazioni professionali in via eminentemente personale.
Il medesimo paragrafo prevede, poi, che le stazioni appaltanti possano prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione di quelli concernenti le forniture e di quelli aventi natura occasionale.
Sul punto, l’ANAC prevede, inoltre, che “La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici”.

Venendo alle modalità di applicazione, il successivo paragrafo 3 prevede che l’applicazione della clausola sociale:
- è obbligatoria laddove il contratto oggetto del nuovo affidamento sia oggettivamente assimilabile a quello in essere, mentre è esclusa nel caso in cui non sussista per la stazione appaltante alcun contratto in essere nel settore di riferimento e nell’ipotesi in cui il contratto in essere presenti un’oggettiva incompatibilità rispetto a quello da attivare;
- non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario;
- necessita che la stazione appaltante indichi gli elementi rilevanti ed i dati relativi al personale utilizzato nel contratto precedente (numero di unità̀, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità̀, sede di lavoro, eventuale indicazione degli assunti in base alla legge 68/1999 o mediante agevolazioni contributive), fermo restando il diritto dei concorrenti di richiedere analiticamente tutti gli ulteriori dati ritenuti necessari per mettere a punto l’offerta.
Il testo definitivo aggiunge, però, una ulteriore condizione prevedendo che la stazione appaltante, nella documentazione di gara, richieda che “…il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”.

In merito al rapporto con i contratti collettivi, il paragrafo 4 delle Linee Guida prevede, poi, che le stazioni appaltanti debbano indicare nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento.
L’operatore economico subentrante deve applicare, quindi, le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL indicato dalla stazione appaltante, a meno che sia più favorevole la clausola sociale prevista dal diverso contratto collettivo da lui prescelto.

Per ciò che concerne, infine, le conseguenze della mancata osservanza della clausola sociale, l’Autorità, al paragrafo 5 del testo definitivo statuisce che:
- la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. Esclusione che, invece, non si verificherebbe laddove l’operatore economico manifestasse il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa;
- l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto, all’interno del quale le stazioni appaltanti devono inserire clausole risolutive espresse o penali commisurate alla gravità della violazione.

Fonte: ANAC