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Norme anti delocalizzazioni bloccano i licenziamenti fino a marzo 2022.


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Dopo il via libera della Commissione bilancio del Senato, prosegue in aula la discussione, avviata martedi 21 dicembre, del DDL di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448). Il voto di fiducia è atteso per la giornata del 23 dicembre, con il testo che approderà alla Camera presumibilmente tra il 27 e il 28 di dicembre, dove difficilmente ci sarà il tempo per proporre ulteriori modifiche vista la scadenza imminente del 31 dicembre, oltre la quale scatta il passaggio all’esercizio provvisorio del bilancio.

In materia di lavoro fa molto discutere la scelta del governo di inserire nel DDL di Legge di Bilancio  l’emendamento con il quale sono state previste norme anti-delocalizzazione rivolte alle grandi imprese che delocalizzano nonostante lo stato di salute economico-finanziario. L'intento è quello di arginare un fenomeno che riguarda l'economia globale e sul quale il governo ha deciso di intervenire ponendo nuovi obblighi per i datori di lavoro. 

Comunicazione preventiva - In base all’art. 77-bis i datori di lavoro di aziende, che hanno occupato almeno 250 dipendenti nell’anno precedente ( compresi apprendisti e dirigenti ), e che intendano chiudere uno stabilimento con il licenziamento di non meno di 50 lavoratori, saranno tenuti a comunicare per iscritto la volontà di cessare l’attività. La notifica dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dall’inizio della procedura di chiusura, e dovrà essere inviata ai sindacati competenti, al Ministero del lavoro, al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 

A conti fatti queste imprese non potranno operare licenziamenti collettivi prima di 90 giorni dall'approvazione della Legge di Bilancio, pena la nullità del recesso.

Piano di ricollocazione con accordo sindacale - La norma prevede poi che entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro debba elaborare un piano di ricollocazione, non superiore a 12 mesi, per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura. Il progetto in questione va presentato agli stessi interlocutori destinatari della comunicazione preventiva, per poi essere oggetto di discussione nei successivi 30 giorni. 

Una volta condiviso con le OO.SS., e proceduto con la sottoscrizione del piano, il datore di lavoro si assume l'impegno a realizzare le azioni in esso contenute, oltre a comunicare mensilmente lo stato di progresso delle azioni previste, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione. 

Sanzioni – In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti ( comma 5 ), il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento ( cd. Ticket licenziamento )  in misura pari al doppio (con disapplicazione dell'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. 

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c'è accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non si applica, l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi va triplicata ).

GOL e integrazioni salariali - I lavoratori, potranno usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall’art. 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, oltre ad accedere al programma di politiche attive Garanzia Occupabilità Lavoro ( GOL )