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Corte Costituzionale: non si applica la sanzione per il lavoro sommerso se il datore ha assolto gli adempimenti contributivi


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Con la sentenza n. 173 del 29.07.2020, la Corte Costituzionale afferma che non si applica la sanzione prevista in caso di lavoro nero nell’ipotesi in cui il datore, pur omettendo la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego, riveli la volontà di non tenere celato il rapporto lavorativo, mediante l’effettuazione degli adempimenti di tipo contributivo.

Il caso affrontato

L’amministratrice di un s.a.s. impugna giudizialmente una sanzione amministrativa pecuniaria ammontante ad € 6.150,00, comminata alla società per aver impiegato, nel febbraio 2007, un lavoratore non risultante dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria.
Il Tribunale accoglie la predetta domanda, in ragione del fatto, emerso nel corso del giudizio, che in data antecedente all’ispezione dalla quale era conseguita l’irrogazione della sanzione, la società aveva effettuato la denuncia nominativa obbligatoria del lavoratore in questione all’INAIL.
La Corte d’Appello di Napoli - investita del caso in sede di impugnazione - solleva, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della L. 183/2010, nella parte in cui non prevede che la disposizione - inerente all’esclusione delle sanzioni nelle ipotesi in cui vi sia la volontà di non occultare il rapporto - si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La sentenza

La Corte Costituzionale – pur dichiarando inammissibile la predetta questione di legittimità – rileva, preliminarmente, che la ratio sottesa alla disposizione censurata è quella di contrastare alla radice il fenomeno del c.d. “lavoro nero”, che arreca danno ai diritti dei lavoratori e agli interessi delle aziende in regola, con violazione della libera concorrenza.

Per la sentenza, ciò significa che l’intento della norma è quello di punire solo i datori che impiegano lavoratori assolutamente sconosciuti all’amministrazione.

Secondo i Giudici costituzionali, dunque, è evidente la volontà del legislatore di riservare la c.d. “maxisanzione” solo agli illeciti di carattere sostanziale, e non anche a quelli meramente formali.
Categoria quest’ultima nella quale rientra sicuramente anche l’ipotesi in cui il datore abbia omesso di inviare la comunicazione obbligatoria al centro dell’impiego, avendo però preventivamente effettuato gli adempimenti contributivi inerenti all’assunzione.

A cura di Fieldfisher