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Consiglio di Stato: illegittima la richiesta di requisiti eccessivi nei concorsi pubblici


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Con la sentenza n. 6972 del 14.10.2019, il Consiglio di Stato afferma che la P.A. può individuare discrezionalmente la tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione alle procedure selettive che indice, purché la scelta risulti proporzionale rispetto ai posti messi a concorso.

Il fatto affrontato

Una professoressa ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’annullamento dell’esclusione disposta dall’Amministrazione al concorso pubblico per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare in vari profili nell’area non dirigenziale.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce l’illegittimità di detta esclusione perché basata sul difetto di un titolo di studio post-universitario (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o master di secondo livello), non necessario per le posizioni messe a concorso.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, ribaltando la statuizione del TAR, afferma, preliminarmente, che l'amministrazione che indice la procedura selettiva ha un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.

Tuttavia, secondo i Giudici, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto, la scelta discrezionale della P.A. è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.

Per la sentenza, infatti, i criteri del bando devono essere proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, senza dover mai risolversi in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dalla concorrente esclusa dal concorso, non risultando giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea.

A cura di Fieldfisher