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Cassazione: quando è legittimo richiedere una statura minima per l’assunzione?


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Con l’ordinanza n. 7982 del 21.04.2020, la Cassazione afferma che ogni valutazione, che sia basata esclusivamente sulla ridotta altezza del candidato, a prescindere da ogni distinzione tra soggetto maschile e soggetto femminile ed in assenza di una verifica concreta sulle specifiche mansioni oggetto di selezione, realizza una violazione del principio di uguaglianza che si traduce in una discriminazione indiretta.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente avverso la società che la aveva esclusa da una procedura selettiva soltanto a causa della sua bassa statura, lamentando di aver subito una discriminazione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, valorizzando la CTU ammessa in un giudizio similare, che aveva evidenziato l'estrema difficoltà del compimento di alcune operazioni comprese nelle mansioni per il soggetto non in possesso del richiesto requisito staturale.

L’ordinanza

La Cassazione - nel censurare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che l'utilizzo del parametro di una statura minima, quale requisito identico di accesso ad una specifica mansione, senza che sia operata una distinzione tra uomo e donna, viola il principio di uguaglianza e realizza una forma di discriminazione indiretta a danno del genere femminile.
La diversità di statura mediamente riscontrabile nell'altezza degli uomini e delle donne impedisce, infatti, di usare questo dato come parametro uniforme di valutazione delle caratteristiche fisiche di idoneità al posto di lavoro per il genere maschile e femminile.

Per i Giudici di legittimità, inoltre, per l’esclusione dalla selezione, non è sufficiente un generico deficit di statura, essendo richiesta una valutazione caso per caso, allo scopo di accertare se la ridotta statura sia effettivamente di impedimento allo svolgimento delle relative mansioni.

Secondo la sentenza, il deficit di statura non può, quindi, costituire un impedimento valutabile in astratto, ma deve essere messo in relazione allo specifico ruolo posto a concorso, allo scopo di verificare che, sul piano operativo, la bassa statura sia realmente incompatibile con la mansione da svolgere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher