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Cassazione: per il risarcimento del danno il lavoratore deve provare il pregiudizio economico subito


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Con la sentenza n. 4543 del 27.02.2018, la Cassazione afferma che, in caso di illecita condotta datoriale, non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno in favore del lavoratore coinvolto, se lo stesso non prova, tramite apposita allegazione, l’esistenza del concreto pregiudizio economico subito, non avendo il ristoro finalità punitive.

Il fatto affrontato

La società rifiuta di assumere la lavoratrice, posto che la stessa non si è presentata presso la sede legale per la formalizzazione degli accordi consistenti nella adibizione della medesima a mansioni di movimentazione manuale di carichi da svolgere durante l’orario di lavoro notturno. La prestatrice, diventata mamma da soli tre mesi, non potendo essere adibita a siffatti compiti, se non in violazione delle norme dettate a tutela della maternità, ricorre giudizialmente contro l’azienda, al fine di chiedere l’assunzione, illegittimamente rifiutata, ed il relativo risarcimento del danno.

La sentenza

La Cassazione censura la pronuncia della Corte d’Appello nella parte in cui la stessa riconosce, in conseguenza dell’illiceità del comportamento datoriale, un danno in re ipsa da risarcire.

I Giudici di legittimità, infatti, ritengono che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non abbia caratteristiche e finalità punitive, ma debba essere riconosciuto in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.

Permane, pertanto, in ogni caso, in capo al danneggiato l’onere di provare l’esistenza di un concreto pregiudizio economico subito, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.

Conseguentemente il lavoratore danneggiato, per vedersi riconosciuto il ristoro, dovrà provare, tramite apposita allegazione, l’esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità all’illecita condotta datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto sul punto dalla società, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher