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Cassazione: la P.A. ha il potere di revisionare le graduatorie?


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Con l’ordinanza n. 12460 del 19.04.2022, la Cassazione afferma che la P.A., nella sua veste di datrice di lavoro, può revisionare le graduatorie, laddove l’applicazione delle stesse comporti la conclusione di un atto contra legem.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il provvedimento amministrativo con cui era stata esclusa dalle graduatorie stilate ai fini dell'instaurazione di un rapporto lavorativo con il Ministero. Detta esclusione era causata dalle infedeli dichiarazioni contenute nella domanda, ove la medesima aveva affermato di non avere pendenze penali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo rilevante l’assoluzione della ricorrente, posto che la falsità della dichiarazione non riguardava la propria colpevolezza o innocenza ma la circostanza obiettiva della pendenza del procedimento penale.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che gli atti di gestione delle graduatorie hanno natura privatistica.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, con l'approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'Amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro.

Per la sentenza, tuttavia, il datore di lavoro pubblico - pur non potendo esercitare poteri autoritativi - è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte afferma la legittimità della condotta tenuta dal Ministero.

A cura di Fieldfisher