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Cassazione: il ritardo nell’assunzione alle dipendenze della PA genera un danno risarcibile


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Con l’ordinanza n. 31466 del 03.11.2021, la Cassazione afferma che il danno da mancata assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, derivante dalla violazione dell’affidamento da parte del cittadino, deve essere risarcito nell’ipotesi in cui l’interessato, nel periodo di attesa, sia privo di occupazione o percepisca una retribuzione inferiore.

Il fatto affrontato

Le lavoratrici ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo con cui l'Azienda Ospedaliera aveva proceduto alla loro assunzione nella qualifica di infermiera professionale a tempo indeterminato, a seguito di scorrimento della graduatoria.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l'attivazione della procedura di assunzione da parte dell'Azienda aveva generato un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti in ordine alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in caso di ritardo della PA nell’insaturazione del rapporto di lavoro, il pregiudizio sussiste ogniqualvolta alla tardiva assunzione si accompagni la mancanza di occupazione.

Per la sentenza, dunque, il danno, dal punto di vista economico, consiste - oltre che in eventuali costi secondari - nel fatto che l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A.

Secondo i Giudici di legittimità, detto danno non viene meno neppure nell’ipotesi in cui il destinatario della proposta di assunzione, prima di concludere il contratto con la pubblica amministrazione, risolva il rapporto già in essere.
Ciò, dal momento che quello alle dipendenze della PA è un rapporto di impiego che deve essere esclusivo e che non consente il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di privati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall'Azienda Ospedaliera, confermando il diritto delle infermiere a percepire il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse a causa della ritardata assunzione.

A cura di Fieldfisher