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Cassazione: i regolamenti interni successivi al concorso non sono opponibili ai soggetti presenti in graduatoria


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Con l’ordinanza n. 26838 del 25.11.2020, la Cassazione afferma che la PA non può opporre, ai soggetti presenti in graduatoria, un proprio regolamento che disciplini il passaggio da una selezione di natura concorsuale ad una modalità di nomina di tipo fiduciario, giacché il concorso svolto è di per sé garanzia di imparzialità e buon andamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente comunale, ricorre giudizialmente per richiedere l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato come vicesegretario comunale e, la conseguente, condanna dell’amministrazione datrice ad immetterlo nel ruolo e nelle funzioni, con riconoscimento del relativo risarcimento del danno.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce che:
- il Comune aveva bandito un concorso pubblico per un posto di vicesegretario comunale, in cui si era classificato secondo;
- il TAR aveva accolto il suo ricorso volto ad impugnare la graduatoria conclusiva di detto concorso per vizi inerenti alla valutazione della vincitrice;
- medio tempore, l’Ente aveva approvato un regolamento, nel quale prevedeva che il vicesegretario comunale fosse nominato dal Sindaco con proprio provvedimento;
- a seguito della successiva rinuncia all’assunzione da parte della vincitrice del concorso, aveva chiesto lo scorrimento della graduatoria.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, a causa della mancata impugnazione - da parte del ricorrente - del regolamento di organizzazione che escludeva l’assegnazione del posto di vicesegretario comunale tramite procedura concorsuale.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che con l'approvazione della graduatoria finale del concorso si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della PA e subentra una fase in cui i comportamenti dell’Ente vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro.

Per la sentenza, ciò significa che tutte le condotte poste in essere dalla PA, nella fase successiva all’approvazione della graduatoria, devono essere valutare alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni.

Ciò premesso, secondo i Giudici di legittimità, l’Ente non può opporre a chi ha già acquisito il diritto all’assunzione - sulla base di una graduatoria concorsuale approvata, nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo - una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina della posizione lavorativa per cui era stato bandito il concorso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, stante la non opponibilità nei confronti del medesimo delle statuizioni del regolamento approvato posteriormente al concorso.

A cura di Fieldfisher