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Cassazione: discriminatorio non rinnovare il contratto a causa dell’orientamento sessuale del lavoratore


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Con l’ordinanza n. 31071 del 02.11.2021, la Cassazione afferma che il mancato rinnovo contrattuale a causa dell’omosessualità del dipendente, costituisce un atto discriminatorio, non solo lesivo della dignità umana, ma anche intrinsecamente umiliante.

Il fatto affrontato

L’associazione di categoria propone ricorso, ex art. 4 del D.Lgs. 216/2003, per sentir accertata la natura discriminatoria per orientamento sessuale, individuale e collettiva, della condotta posta in essere dall'Istituto scolastico religioso in ordine alla selezione per l'assunzione degli insegnanti.
A fondamento della predetta domanda, la ricorrente deduce che l’Istituto non aveva rinnovato il contratto di lavoro ad una insegnate una volta scoperta la sua omosessualità.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che non può essere invocata, nemmeno dalle organizzazioni religiose e di tendenza, la libertà organizzativa per prendere decisioni apertamente discriminatorie.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il diritto antidiscriminatorio non può declinarsi tenendo conto della necessità di assicurare la libertà di organizzazione dell’ente religioso.

Invero, continua la sentenza, anche in un ipotetico bilanciamento di interessi, l’esercizio di nessuna libertà può giustificare la lesione di diritti fondamentali e inviolabili della persona.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Istituto, confermando il carattere discriminatorio della condotta dallo stesso tenuta.

A cura di Fieldfisher