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Cassazione: criteri di determinazione della legge applicabile al rapporto di lavoro transnazionale


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Con la sentenza n. 30416 del 21.11.2019, la Cassazione afferma che, quando il Paese in cui si svolge abitualmente la prestazione lavorativa non coincide con quello di stipula, la legge applicabile al contratto deve essere individuata dal giudice nella normativa dello Stato con cui, dall’esame concreto delle circostanze, emerga che il rapporto ha un legame più stretto.

Il fatto affrontato

L’Istituto tedesco propone opposizione giudiziale avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ordinato il pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di € 45.069,87 a titolo di TFR.
A fondamento della predetta domanda, l’Istituto deduce, oltre al difetto di giurisdizione, la circostanza che la dipendente aveva accettato di applicare al proprio rapporto di lavoro il contratto collettivo tedesco, che non prevede il TFR a fronte di una retribuzione mensile maggiore.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che l’art. 6 della Convenzione di Roma fissa i principi fondamentali cui attenersi al fine di comprendere quale sia la legge applicabile ad un rapporto di lavoro che presenti profili di transnazionalità.
In particolare, la predetta norma prevede:
- al paragrafo 1 che le parti possono liberamente scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro, a condizione che tale scelta non privi, però, il dipendente delle garanzie fissate dalle norme imperative di legge che opererebbero se non fosse stata effettuata alcuna scelta;
- al paragrafo 2 che, in caso di mancanza di scelta ad opera delle parti, debba essere applicata la legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria prestazione o, in mancanza di detto luogo, la normativa dello Stato in cui si trova la sede che ha proceduto ad assumere il dipendente.

Secondo la sentenza, dunque, il giudice chiamato a verificare quale sia la legge applicabile al contratto di lavoro deve, da un lato, fare riferimento in primis ai criteri di collegamento stabiliti dal predetto paragrafo 2 e, dall’altro, valutare se dall'esame concreto delle circostanze emerga che, in realtà, il contratto di lavoro sia legato più strettamente con un altro Stato.
In quest’ultimo caso, per i Giudici di legittimità deve essere la legge di tale Stato a stabilire le regole del rapporto di lavoro.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Istituto datore e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher