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Cassazione: a nessun soggetto che ha rapporti con la PA può essere affidato un incarico senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione


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Con la sentenza n. 25369 del 11.11.2020, la Cassazione a Sezioni Unite afferma il seguente principio di diritto: “ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.”.

Il fatto affrontato

Un istituto di credito propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con la quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva intimato il pagamento di una somma di denaro - pari ad € 751.390,81 - a titolo di sanzione amministrativa, derivante dall'avvenuto conferimento dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della banca al Direttore Generale di una AUSL, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il rapporto di lavoro instaurato con il Direttore Generale delle AUSL - anche se è regolato da un contratto di diritto privato - trae origine da un procedimento amministrativo.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che il rispetto delle norme sull’incompatibilità ed il cumulo di incarichi riguarda tutti i soggetti che gravitano intorno alla PA e, nello specifico, il personale contrattualizzato, quello in regime di diritto pubblico (magistrati, università, militari), quello con contratto di diritto privato, quello con rapporto professionale (anche a titolo onorari).

Per la sentenza, infatti, l'Amministrazione – al fine di tutelare la reputazione e l'affidabilità dello Stato – è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, adoperandosi così per assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività.

Secondo i Giudici di legittimità, detto obbligo risponde al buon andamento, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'Amministrazione ed ha carattere primario, potendo essere derogato solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della banca, affermando la debenza della somma alla stessa ingiunta a titolo di sanzione, a fronte della mancanza della previa autorizzazione da parte della PA datrice.

A cura di Fieldfisher