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INPS - Circ. n. 4 del 16.01.2023 : sintesi delle novità in materia di ammortizzatori sociali per l'anno 2023


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Con la circ. n. 4 del 16.01.2023 , l' INPS fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso del 2023. 

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ( cd. Legge di Bilancio 2023 ) e il DL  29 dicembre 2022, n. 198 hanno introdotto diverse disposizioni di interesse in materia di integrazione salariale. 

Aree di crisi industriale complessa - Per sostenere gli interventi di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, la Legge di Bilancio 2023 stanzia ingenti risorse. 

Al Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione vengono destinati 250 milioni di euro per il 2023, di questi 70 milioni di euro verranno destinati per la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. [commi 324 e 325]

Dipendenti call center - La Legge di Bilancio 2023 proroga, per l'anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti del settore call center nel limite di spesa di 10 milioni di euro. 

L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, è concessa in deroga alla normativa vigente ed è subordinata all'emanazione di specifici decreti. [comma 327]. 

CIGS gruppo ILVA - Prorogata per l’anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  per i dipendenti del gruppo ILVA [comma 328].

CIGS per cessazione attività - Prorogata, per l’anno 2023, la possibilità, per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere alla CIGS ai fini della gestione degli esuberi di personale. 

La misura di sostegno - per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali art. 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 ), per un periodo massimo di 12 mesi. In merito sono da considerare ancora valide le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circ. n. 15 del 4.10.2018 . [comma 329]

CIGS Savona - La legge di Bilancio 2023 proroga, fino al 31 dicembre 2023, l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona per gli eventi franosi del novembre 2019. [comma 510]

Aziende sequestrate o confiscate -  La legge di bilancio 2023 ha prorogato il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. 

Il trattamento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale è concesso dal Ministero del Lavoro per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità. L' INPS eroga l'integrazione salariale esclusivamente con il sistema del pagamento diretto secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2679 del 12.07.2019

Processi riorganizzativi o piani di risanamento complessi - La legge di Bilancio 2022  ha prorogato, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale della durata di 6 mesi per crisi aziendale e di 12 mesi per riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà, in deroga ai limiti massimi di durata ( art. 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015. 

I trattamenti sono concessi nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 secondo le istruzioni fornite con il  mess. n. 1825 del 30.04.2018.

Accordi di transizione occupazionale - Nel corso del 2023 continuerà a trovare applicazione la norma che prevede la possibilità di ricorrere ad un ulteriore periodo di integrazione salariale al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale con causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La norma è rivolta ai datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della CIGS che nel semestre precedente abbiano occupano mediamente più di 15 dipendenti. La circolare richiama i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circ. n. 6 del 18.03.2022 e dall ' INPS con Circ. n. 18 del 1.02.2022 e mess. n. 2423 del 15.06.2022.

Processi di riorganizzazione e difficoltà economica - Anche nel 2023 ci sarà la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica . 

Al trattamento di CIGS possono accedere i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria. 

La durata massima è di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L'INPS richiama le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.2 della circ n. 18 del 1.02.2022 e nel mess. n. 1459 del 31.03.2022.

DECRETO MILLE PROROGHE : 

Adeguamenti statutari fondi di solidarietà -Il decreto Milleproroghe  differisce al 30 giugno 2023, per i Fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dagli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 già costituiti al 31 dicembre 2021, il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022 per l'adeguamento alla disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, dopo la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. [ comma 3 dell’articolo 9 ] 

Fino a giugno 2023, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (paragrafo 5.1 della circolare n. 18 del 1.02.2022).

Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Il decreto Milleproroghe prevede la rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, trasmesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.

Fonte: INPS - Circ. n. 4 del 16.01.2023