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INPS - Circ. n. 18 del 1.02.2022 : Riforma degli ammortizzatori sociali - le regole dal 1° gennaio 2022


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Dopo la circ. n. 3 del 3.01.2022 del Ministero del lavoro dedicata al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali posto in essere dalla Legge di bilancio 2022, l’Inps interviene sulla stessa normativa con l’ampia circ. n.18 del 1.02.2022

Come la precedente, anche la circolare dell’Inps si concentra sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto: integrazioni salariali e fondi di solidarietà. 

La stessa, inoltre, commenta anche il provvedimento legislativo intervenuto dopo la Legge di bilancio, ossia il d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022 ( cd. Decreto Sostegni-ter ) che, a conferma di come il legislatore incontri difficoltà nel trattare della materia, introduce una serie di perfezionamenti alla disciplina degli ammortizzatori appena definita dalla Legge di bilancio. 

Di seguito, si segnalano alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare dell’Istituto previdenziale: 

a)la Legge di bilancio ha modificato in vari punti il d.lgs. n.148/2015 che resta la fonte base di regolazione degli ammortizzatori sociali. Da qui la domanda: le disposizioni del predetto decreto legislativo come modificate dalla Legge di bilancio da quando si applicano? 

Sulla scia della circolare ministeriale, l’Inps precisa che le nuove regole “… producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti; le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022”; 

b) la circolare dell’Istituto previdenziale ribadisce che le innovazioni apportate dalla Legge riguardano le integrazioni salariali straordinarie e i fondi di solidarietà più che le integrazioni salariali ordinarie. 

Anche queste ultime, e non solo le integrazioni straordinarie, sono però toccate dall’articolo 23 del d.l. n. 4/2022 secondo cui l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può svolgersi anche in via telematica. 

c) la circolare dedica più passaggi ad uno dei punti di più rilevanti delle innovazioni apportate al d.lgs. n.148/2015, che hanno in particolare interessato gli artt. 20 e 29 di tale provvedimento riguardanti, rispettivamente, il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie del Fondo di integrazione salariale (FIS). 

Per comprendere il nuovo assetto, bisogna considera alcune particolari previsioni del d.lgs. n.148/2015. 

Questo, rispecchiando la tradizionale distinzione fra cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione, contiene, due articoli: il 10 che disciplina il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie; il 20 relativo alla integrazioni straordinarie. 

Un punto, in particolare, da tenere presente è questo: datori di lavoro di vari settori non sono considerati dall’art. 10 fra quelli rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.

Esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni ordinarie, ad esempio, sono i datori di lavoro del settore commercio, le imprese del credito.

Anche l’art. 20, nella versione precedente la Legge di bilancio 2022, contiene un elenco di datori di lavoro ricompresi nel campo di applicazione delle integrazioni straordinarie, che non ingloba tutti i datori di lavoro.

Ad esempio, prima delle ultime modifiche, i datori di lavoro del commercio erano ricompresi ma solo per le imprese con più di 50 dipendenti; a loro volta, le imprese del credito erano del tutto escluse anche dalle integrazioni straordinarie.

Stando sempre alla versione del d.lgs. n. 148/2015, le imprese estranee sia alle integrazioni ordinarie che a quelle straordinarie dovevano attivarsi, per tramite delle organizzazioni di rappresentanza, per la costituzione di un proprio fondo di solidarietà, in mancanze del quale le stesse finivano nel Fondo residuale poi ribattezzato Fondo di integrazione salariale (FIS). 

Ciò premesso, come evidenzia la circolare, la Legge di bilancio, intervenendo sull’art. 20, ha allargato significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. 

Difatti, vengono attratti nel campo di applicazione di tale trattamento: 

  • tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano avuto una dimensione occupazionale media superiore a 15 dipendenti;
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali a prescindere dalla dimensione occupazionale. 

Attrazione che, si badi, opera se in quanto si tratti di datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione di un proprio fondo di solidarietà. 

Viene in luce, in sostanza, il seguente schema: o ci si colloca nel campo di applicazione di un fondo di solidarietà bilaterale - come quello del credito e di molti altri settori - e, allora, si è estranei alle integrazioni salariali e, al posto di queste, si è destinatari dell’assegno di integrazione salariale (che svolge una funzione analoga alle integrazioni salariali Inps) o, in alternativa, in mancanza di un proprio fondo di solidarietà si rientra nel campo di applicazione del FIS. 

Il FIS, in particolare, coinvolge i datori di lavoro non “… non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 … “ dello stesso d.lgs. n. 148 /2015, non ricompresi in un proprio fondo di solidarietà (di cui agli artt. 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015). 

Le ricadute pratiche del nuovo assetto normativo, per certi versi ancora più complicato di quello in atto prima della legge di bilancio, possono illustrarsi in via esemplificativa nei seguenti termini: 

a)le imprese del commercio, non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie come circoscritto dall’art. 10 e allo stato prive di un proprio fondo di solidarietà, confluiscono nel FIS;

b)imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici: anche questi soggetti partecipano al FIS in quanto non rientranti nelle integrazioni ordinarie e anch’esse prive, allo stato, di un proprio fondo di solidarietà;

c) per le aziende del credito, quanto a partecipazione a questo o quel regime previdenziale, non cambia nulla stante la risalente partecipazione ad un proprio fondo di solidarietà. Detto questo, resta da chiarire per i datori di lavoro di cui sub a) e b), come per gli altri che si trovano in situazioni analoghe, cosa comporta la partecipazione al FIS. 

La circolare Inps, anche tenendo conto di un aggiustamento apportato dal d.l. n. 4/2022, al riguardo precisa: 

  1. datori di lavoro non rientranti nel capo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (art. 10 d.lgs. n. 148/2015) e non coperti da propri fondi di solidarietà che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente -> assegno di integrazione salariale per le causali previste per la cassa ordinaria e straordinaria e con una durata variabile: al massimo 13 settimane se datori che occupano mediamente fino a 5 dipendenti; al massimo 26 settimane nel quinquennio mobile se datori di che occupano mediamente oltre 5 dipendenti.
  2. datori di lavoro non rientranti nel capo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (art. 10 d.lgs. n. 148/2015) e non coperti da propri fondi di solidarietà che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente -> assegno di integrazione salariale per le causali previste per la cassa ordinaria con una durata massima di 26 settimane nel quinquennio mobile; partecipazione all’Inps per le integrazioni salariali straordinarie con le normali regole;
  3. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici: assegno di integrazione salariale per le causali previste per la cassa ordinaria con una durate massime di 13 o 26 settimane nel quinquennio mobile a seconda della dimensione occupazionale; partecipazione all’Inps per le integrazioni salariali straordinarie con le normali regole a prescindere dal numero degli occupati nel semestre precedente.

Nel caso degli altri fondi di solidarietà e, quindi, con riferimento a datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione del FIS, l’assegno di integrazione salariale, anche di loro competenza, è assoggettato alle stesse regole che valgono per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie Inps e questo per quanto riguarda sia le causali che l’importo e la durata.

Fonte: INPS - Circ. n. 18 del 1.02.2022