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INPS – Mess. n. 1825 del 30.04.2018: Proroga CIGS per piani riorganizzativi e di risanamento complessi. Istruzioni operative e contabili.


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Con il messaggio n. 1825 del 30.04.2018, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili relative alla proroga CIGS in caso di processi riorganizzativi o piani di risanamento complessi ( art. 22-bis del d.lgs. 148/2015, introdotto dall’art.1, c. 133, della L. n. 205/2017 ).

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 2 del 07.02.2018, ha già fornito nel mese di febbraio chiarimenti in merito all’iter procedurale per l’autorizzazione della proroga, prevista limitatamente agli anni 2018 – 2019.

Con la citata modifica, le aziende con più di 100 dipendenti potranno chiedere una proroga dell’integrazione salariale per un massimo di 12 mesi, nel caso di programmi di riorganizzazione aziendale caratterizzati da investimenti complessi non attuabili nel limite delle 24 mensilità, mentre nel caso di un piano di risanamento dalla crisi aziendale, a sua volta non attuabile nel limite delle 12 mensilità, la proroga può essere concessa per ulteriori 6 mesi.

L’Istituto, dopo aver fornito le istruzioni per il pagamento diretto o tramite conguaglio della prestazione, rammenta le indicazioni già fornite con la circ. n. 9 del 19.01.2017 – parag. 5.5 in merito al versamento del contributo addizionale.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo, nel periodo di paga immediatamente successivo, per l’intero periodo autorizzato.

Fonte: INPS