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INPS – Mess. n. 2423 del 15.06.2022: CIGS con accordi di transizione occupazionale - Istruzioni operative


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L’INPS, con il mess. n. 2423 del 15.06.2022 , ha fornito alcune indicazioni operative relative alla procedura di proroga della cassa integrazione salariale straordinaria per accordo di transizione occupazionale (CIGS per accordo di transizione occupazionale) alla luce del recente riordino normativo in materia di integrazioni salariali avvenuto ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). 

In una logica generale di maggiore flessibilità degli interventi straordinari, il Legislatore ha previsto all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015 l’ipotesi di un ulteriore intervento di integrazione salariale, pari ad un periodo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, da richiedere all’esito dell’intervento straordinario per le causali di “riorganizzazione aziendale” e “crisi aziendale”, nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero (c.d. accordo di transizione occupazionale). 

Sul tema era già intervenuto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 18.03.2022, precisando che la nuova misura è rivolta a favorire le transizioni occupazionali e, pertanto, è destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono, restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero. 

L’Istituto, con il messaggio in analisi, illustrando le modalità procedurali e operative relative alla nuova misura, ha anzitutto specificato l’ambito soggettivo di applicazione della stessa. 

L’intervento si rivolge ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 .

Stante il carattere successivo della CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro richiedente la nuova misura non deve ovviamente trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Inoltre, come precisato dal Ministero nella sopramenzionata circolare, la misura può essere attuata senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di CIGS già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga, ma anche quando l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni di un programma di risanamento o riorganizzazione. 

Inoltre, l’INPS ricorda che, ai fini dell’accesso al trattamento è necessario che i datori di lavori abbiano espletato la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. In tale sede, per le finalità proprie dell’intervento, devono essere individuati e indicati i lavoratori a rischio esubero; ossia quei lavoratori che, anche in seguito alle azioni attuate in relazione ad un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso restino, in ogni caso, non riassorbibili. 

Sempre in tale sede debbono essere definite le azioni di formazione e riqualificazione per la rioccupazione e l’autoimpiego, anche mediante il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. 

I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) e, a tale fine, i loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che, a sua volta, li mette a disposizione delle Regioni interessate. 

Si ricorda, infine, che il trattamento in questione non viene conteggiato nell’ambito del periodo massimo di CIGS fruibile nel quinquennio mobile di riferimento e, dunque, che lo stesso è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili in tale periodo di riferimento. 

Le imprese interessate dovranno versare un contributo addizionale, nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il messaggio riporta anche le modalità di esposizione del conguaglio e del contribuito addizionale nel flusso UniEmens. Rimane fermo che, al sussistere dei presupposti, può essere richiesto il pagamento diretto all’INPS.

Fonte : INPS