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Min. Lavoro – Circ. n. 6 del 18.03.2022 : Risposte a quesiti sulla nuova disciplina degli integrazioni salariali


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Con la circ. n. 6 del 18 marzo 2022, il Ministero del lavoro fornisce dei chiarimenti sulle innovazioni apportate alla regolamentazione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro dalla legge di bilancio del 2022 e, in particolare, su quelle previste dal Decreto 2 sostegni-ter (d.l. n. 4/2022), con riferimento a primi quesiti sollevati da imprese e da organizzazioni datoriali. 

Erogazione delle integrazioni salariali da parte dell’Inps ed eventuale responsabilità dei datori di lavoro.

La circolare si occupa innanzitutto della ipotesi in cui, a seguito di specifica autorizzazione dell’Inps per le integrazioni salariali ordinarie e del Ministero del lavoro per le integrazioni salariali straordinarie, le integrazioni sono versate ai lavoratori da parte dell’Inps. 

In tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza della autorizzazione, ad inviare all’ Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, a seguito delle modifiche operate dal Decreto sostegni ter - se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di concessione delle integrazioni salariali. 

Trascorsi i predetti termini senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro. 

Ciò premesso, la circolare, al riguardo, chiarisce una serie di aspetti attinenti alla gestione telematica dei relativi procedimenti. 

Compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata. 

A seguito del Decreto sostegni-ter, il trattamento di integrazione salariale già in godimento è sospeso anche quando il lavoratore svolge un’attività di lavoro subordinato a termine pari a sei mesi, come nei casi in cui lo svolgimento di attività lavorativa è inferiore a sei mesi. 

Esame congiunto in via telematica. 

La circolare chiarisce che la locuzione “anche in via telematica “, dovuta al Decreto sostegni-ter, sta a indicare che l’espletamento dell’esame congiunto può essere svolto anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche. 

Riorganizzazione aziendale per processi di transizione. 

La circolare, dopo aver ricordato che la causale “riorganizzazione aziendale” propria delle integrazioni salariali straordinarie e ampliata dalla legge di bilancio 2022 grazie al riferimento a programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”, segnala l’emanazione del decreto del Ministro del lavoro n. 33 del 25 febbraio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2022, che modifica il precedente decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016 sui “ criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 148/2015”.

Alla luce delle modifiche apportate, la circolare precisa che la richiesta del trattamento di integrazione salariale straordinario, finalizzato ad un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve accompagnarsi ad un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione. 

Il detto programma può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con le Regioni interessate o, in caso di imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 270/1999, con il MISE. 

Le azioni di transizione vengono individuate dalla circolare in processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica. 

La circolare, oltre a trattare altri aspetti, ricorda che: 

• le programmate sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi al processo di riorganizzazione, e che le stesse devono rispettare il limite dell’80 percento delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma;

• devono essere indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 %, realizzabili oltre che con il rientro in azienda anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima azienda;

• devono essere indicati i percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze; 

• va previsto per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione;

Accordo di transizione occupazionale.

• vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti. 

A questa nuova misura di integrazione salariale (al massimo 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie all’esito dell’intervento per le causali “riorganizzazione aziendale “ e “crisi aziendale”), la circolare dedica particolare attenzione, fra l’altro chiarendo che: 

•la misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero;

• la misura può essere attuata senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga , ma anche non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che è trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda.

Altri aspetti su cui la circolare interviene sono la condizionalità e la riqualificazione professionale, le disposizioni transitorie, i trattamenti di integrazione salariale per imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia, le particolari disposizioni per le imprese del settore dell’editoria.

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 6 del 18.03.2022