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Entrate – Risposta n. 42/2021 : Impatriati e Distacco - L' Agenzia muta indirizzo


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Con risposta n. 42/2021 , l’ Agenzia delle Entrate, dando conferma alla linea interpretativa espressa al paragrafo 7.1 della circ. n. 33/E del 28.12.2020, fornisce il proprio parere in merito al riconoscimento del regime agevolativo per lavoratori impatriati rientranti da un distaccato all’estero. 

Nel corso degli anni, la norma è stata interessata da varie modifiche che hanno generato numerosi dubbi interpretativi. Hanno quindi fatto seguito altrettanti documenti di prassi in cui più volte è stata affrontata la questione dell’applicabilità del regime speciale a fattispecie concrete tra le quali quella dei lavoratori impatriati da distacco all’estero.  

Un tema, dunque, dibattuto ma sul quale l’ Agenzia delle Entrate sembrava aver assunto un indirizzo oramai consolidato. Infatti, dapprima con la circ. n. 17/E del 23.05.2017, era stata portata avanti la lettura che escludeva i soggetti rientranti da distacco transnazionale dal novero dei possibili beneficiari del regime agevolativo anche dopo aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. 

I successivi sviluppi hanno attenuato in parte questa rigida impostazione, specificando che non era preclusa la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia del lavoratore non fosse stato conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma fosse determinato da altri elementi funzionali alla ratio normativa ( Risposta n. 45/2018 ), quali :  

• proroghe reiterate e durata prolungata nel tempo che determinino un affievolimento dei legami con il territorio italiano ed un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
• discontinuità con la precedente posizione lavorativa e copertura di un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali acquisite all’estero.  

Anche la risol. 76/E del 5.10.2018 ebbe modo di confermare l’applicabilità del regime speciale a condizione che venisse riscontrata una discontinuità con la precedente posizione lavorativa.

La questione viene portata avanti dalla recente circ. n. 33/E del 28.12.2020 che ribadisce, in ordine al requisito della continuità / discontinuità dell’attività lavorativa, un interpretazione più rigida rispetto alla precedente.  

Il regime di favore, pertanto, può essere richiesto solo ove l’attività lavorativa svolta all’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere prima del distacco, e quindi comporti l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. A scanso di equivoci, l’ Agenzia fornisce questa volta un elenco di indici sintomatici dalle quali presumere la continuità dell’attività lavorativa, in particolare:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • clausole in cui si prevede che alla fine del distacco il lavoratore sia reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e tornino ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro in vigore presso la Società di appartenenza prima del distacco.

In tal senso, la circ. n. 33/E del 28 dicembre, con il riferimento al “ nuovo contratto di lavoro “, elimina quello spazio valutativo che nella precedente prassi amministrativa l’ Agenzia si era ritagliata per poter valutare se le singole fattispecie fossero o meno in linea con la ratio della norma.

E’ altrettanto vero, però, che richiedere un nuovo contratto di lavoro in caso di distacco significa in sostanza precludere l’accesso al regime agevolativo nella stra-grande maggioranza dei casi, visto che spesso il contratto di lavoro del lavoratore distaccato non viene in alcun modo interrotto o sospeso al suo rientro, neanche quando gli viene affidato un nuovo ruolo aziendale in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali acquisite all’estero.

La preclusione non è sostenuta dalla normativa di riferimento, che condizione il beneficio fiscale unicamente al trasferimento della residenza in Italia dopo almeno due periodi di imposta di residenza estera e alla circostanza che l’attività venga svolta prevalentemente nel nostro paese.

Ad ogni modo, la linea interpretativa della circolare ha già ricevuto nel nuovo anno una prima conferma: con la risposta n. 42/2021 si è ritenuto che un nuovo ruolo aziendale e un contratto diverso, rispetto al rapporto in essere nel periodo prima dell’espatrio e senza continuità con la precedente posizione sono i presupposti per l’applicazione del regime agevolativo. 

ACDR