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Entrate – Circ. n. 33/E del 28.12.2020 : Impatriati – Il punto sul regime agevolativo


Con la circ. n. 33/E del 28.12.2020 , l'Agenzia fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento: 

  • ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione,
  • ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile,
  • all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione,
  • alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale de qua.

Il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del cd. Decreto Internazionalizzazione ( D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ) è stato introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, con una  tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.  

Il regime ha subito delle prime modifiche con il cd. Decreto Crescita ( art. 5 Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ) con cui sono stati ridefiniti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020). Tra le novità più importanti vennero introdotte :

• l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento ;
• e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge.

Da ultimo con il Decreto Fiscale, nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 sono state estese anche nei confronti degli impatriati a decorrere dal 30 aprile 2019.

Si precisa inoltre, in vista dell'ormai prossima approvazione della Legge di Bilancio 2021, il comma 50  del Disegno di Legge di Bilancio il quale prevede un ulteriore allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati per cinque periodi di imposta anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario. L'estensione è concessa previo versamento di una quota percentuale dei redditi agevolati a condizione che il lavoratore abbia a carico dei figli o diventi proprietario di unità immobiliare.

La stessa Agenzia segnala che per gli aspetti di carattere generale, non oggetto di modifica ad opera dei citati atti normativi, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circ. n. 17/E del 23.05.2017.  

Fonte: Entrate - circ. n. 33/E del 28.12.2020