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Cassazione: quando si applica il principio della territorialità dell'obbligo contributivo


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Con la sentenza n. 4625 del 21.02.2020, la Cassazione afferma che la società italiana, che utilizzi lavoratori distaccati presso di essa da parte di un’impresa straniera, è obbligata ad adempiere all’obbligo contributivo in favore degli stessi solo laddove la prestazione presenti i caratteri della stabilità e dell'esclusività.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso la cartella con cui le era stato ingiunto di provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale straniero, dipendente di un’impresa di nazionalità rumena, con cui la stessa aveva stipulato un contratto d'appalto.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il principio della territorialità dell'obbligo contributivo, adottato anche dalla legislazione UE, stabilisce che il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro, da un punto di vista previdenziale, è soggetto alla legislazione di tale Paese anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa da cui dipende ha la propria sede nel territorio di una diversa nazione europea.

Per la sentenza, il predetto principio è generalmente valido anche per ciò che concerne i lavoratori extracomunitari dipendenti di un’impresa estera, distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, l’obbligo contributivo della società italiana sussiste solo nel caso in cui i prestatori stranieri svolgano effettivamente attività lavorativa alle sue dipendenze in maniera stabile ed esclusiva.

Su tali presupposti, non essendovi prova di quest’ultimo elemento nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dall’Istituto previdenziale.

A cura di Fieldfisher