Stampa

Cassazione: la centralità dell’opposizione nei crediti contributivi iscritti a ruolo


icona

Con l’ordinanza n. 183 del 05.01.2022, la Cassazione afferma che, in caso di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, non è sufficiente l’impugnazione in via amministrativa del verbale ispettivo, essendo invece necessario proporre sempre opposizione avverso all’avviso di addebito o alla cartella esattoriale.

Il fatto affrontato

L’impresa propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con la quale l'agente della riscossione le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 208.096,37, per una serie di violazioni contributive descritte in un precedente verbale ispettivo dell’INPS.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che la cartella opposta doveva ritenersi nulla per non avere l’INPS concluso la procedura con l’ordinanza di ingiunzione, indispensabile presupposto impositivo.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali - in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici - la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione.
L'iscrizione a ruolo può, quindi, avvenire anche in assenza di un atto di accertamento da parte dell'Istituto previdenziale.

Inoltre, per la sentenza, l’opposizione spiegata in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo non ha carattere preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo, che deve essere oggetto di una autonoma impugnazione.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la cartella esattoriale deve sempre essere tempestivamente opposta, con un atto in cui è necessario censurare sia le presunte irregolarità formali del titolo che le questioni di merito inerenti al credito vantato dall’INPS.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la pronuncia di merito che aveva ritenuto tardiva l’opposizione alla cartella esattoriale.

A cura di Fieldfisher