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Cassazione: insinuazione al passivo per crediti previdenziali


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Con l’ordinanza n. 24589 del 02.10.2019, la Cassazione afferma che l'agente della riscossione incaricato dall’INPS può chiedere l'ammissione del credito contributivo allo stato passivo del fallimento di una società anche quando non si sia ancora formato l'avviso di addebito, purché la fondatezza della pretesa sia ricavabile da altre prove di tipo documentale.

Il fatto affrontato

L'ente incaricato della riscossione per conto dell'INPS propone opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l'ammissione al passivo di un credito complessivo di € 130.378,74 per contributi previdenziali omessi.
Il giudice rigetta la predetta domanda sul presupposto che la riscossione era fondata su un avviso di addebito formato in data successiva alla dichiarazione di fallimento e, dunque, in violazione del principio della necessaria presenza di un titolo esecutivo dotato di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'ammissione del credito al passivo.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che non è necessaria la presenza in giudizio dell’ente impositore titolare del credito (INPS), non sussistendo un litisconsorzio necessario quando il procedimento di accertamento del credito sia stato promosso dal concessionario della riscossione.

Secondo la sentenza, inoltre, i crediti contributivi iscritti a ruolo ed azionati dalle società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso d'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. della legge fallimentare.
Per i Giudici di legittimità, ne consegue che la domanda di ammissione al passivo può essere proposta anche sulla base del semplice estratto di ruolo, non richiedendosi, in assenza di un'espressa previsione di legge, la previa notifica della cartella di pagamento.
Ciò che rileva, infatti, è la verifica della fondatezza del credito, con la possibilità, per il Curatore, di chiedere al concessionario l'integrazione della prova del credito, mediante la produzione di documentazione giustificativa dello stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso, disponendo l’ammissione del credito contributivo azionato dall’ente di riscossione al passivo della società fallita.

A cura di Fieldfisher