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Cassazione: il principio di automaticità non si applica ai collaboratori


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Con l’ordinanza n. 8789 del 17.03.2022, la Cassazione afferma che il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., non trova applicazione in favore dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata, posto che gli stessi risultano personalmente obbligati ad effettuare il versamento contributivo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, a seguito del mancato versamento della contribuzione da parte della società presso cui aveva svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo, ricorre giudizialmente al fine di chiedere la condanna dell'INPS ad effettuare il relativo accreditamento ed a corrispondergli la pensione supplementare maturata.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, facendo applicazione del c.d. automatismo delle prestazioni previsto all'art. 2116, comma 1, c.c.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

Per la sentenza, infatti, gli stessi collaboratori, ai sensi dell'art. 2 della L. 335/1995, sono personalmente obbligati alla contribuzione.
A tal fine resta irrilevante che sia posto anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non modifica i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti del medesimo o, in alternativa, di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della L. 1338/1962.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS e, cassando l’impugnata pronuncia, rigetta l’originaria domanda del committente.

A cura di Fieldfisher