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Corte di Giustizia Europea: il regime previdenziale dei lavoratori somministrati in un diverso Stato membro


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Con la sentenza emessa, il 03.06.2021, nella causa C-784/19, la Corte di Giustizia afferma che il lavoratore assunto da un'agenzia di somministrazione in uno Stato membro dell'Unione Europea mantiene il regime previdenziale di tale Paese anche se deve svolgere la prestazione presso un'impresa utilizzatrice situata in un altro Stato membro.

Il fatto affrontato

L'autorità amministrativa bulgara nega il rilascio del certificato A1 (attestante l'applicazione della legislazione locale in materia previdenziale) ad un lavoratore assunto da un'agenzia di somministrazione in Bulgaria per svolgere, però, la prestazione in Germania.
Il prestatore coinvolto impugna, perciò, il provvedimento di diniego ed il Tribunale bulgaro investito della questione - mediante un rinvio pregiudiziale - chiede alla CGUE se il mantenimento del regime previdenziale del Paese di origine sia subordinato, in caso di somministrazione di lavoro, allo svolgimento di una parte sostanziale dell'attività nello stesso Stato di origine.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la somministrazione di lavoro da uno Stato all'altro non fa venire meno la possibilità di mantenere la legislazione previdenziale del Paese di origine.
Ciò, in quanto anche la ricerca e selezione del personale - propedeutiche alla vera e propria fornitura di lavoro - sono attività sostanziali dell'agenzia datrice, che se svolte nel Paese di origine soddisfano il requisito necessario per mantenere il regime previdenziale di provenienza.

Secondo i Giudici, però, questo principio non vale nel caso in cui lo schema della somministrazione venga utilizzato per mascherare degli abusi.
Ipotesi questa che ricorre qualora vengano create agenzie fittizie - prive di una vera struttura amministrativa nel Paese dove sono formalmente dislocate e che ivi non svolgono procedure di ricerca e selezione del personale - il cui unico scopo è quello di simulare l'assunzione in uno Stato nel quale la normativa previdenziale abbia costi ridotti.

Per la sentenza, infine, un altro requisito essenziale riguarda anche il lavoratore destinato a essere somministrato da un Paese all'altro, il quale prima della somministrazione deve essere stato soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato di origine.

A cura di Fieldfisher