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Cassazione: l’indennità sostitutiva delle ferie è soggetta a contribuzione decorsi 18 mesi dalla maturazione


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Con la sentenza n. 26160 del 17.11.2020, la Cassazione afferma che, in materia previdenziale, costituisce base contributiva imponibile l'importo corrispondente all'indennità per le ferie non godute una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

La società propone ricorso in opposizione al verbale ispettivo con il quale l'INPS le aveva richiesto il pagamento della contribuzione relativa agli importi dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute da tredici dipendenti nonostante il decorso di diciotto mesi dalla maturazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo – a fronte dell’assoluta irrinunciabilità alle ferie, cui consegue il divieto di monetizzazione del loro mancato godimento – l’inconfigurabilità di un emolumento a cui poter riconnettere un obbligo contributivo se non quando il rapporto di lavoro sia cessato.

La sentenza

La Cassazione afferma che - nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 e sia stato, quindi, impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare - si integra il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dall'art. 121 della L. 153/1969, giacché la prestazione è stata resa in un periodo in cui non avrebbe dovuto esserlo.

Secondo la sentenza, ciò genera, infatti, una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che - come tale - non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che di tale maggior prestazione si è avvantaggiata.

Per i Giudici di legittimità, si tratta dell'applicazione del principio generale in tema di finanziamento del sistema previdenziale, che integra un’obbligazione – quella contributiva – che ha carattere inderogabile.
Ne consegue che, la contribuzione relativa agli importi dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere versata una volta decorsi diciotto mesi dalla maturazione, restando irrilevante che detta indennità possa essere monetizzata tra le parti del rapporto di lavoro solo alla cessazione dello stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, dichiarando la debenza della contribuzione richiesta dall’Istituto.

A cura di Fieldfisher